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domenica 13 agosto 2017

L'Amministratore di Condominio e l'ipotesi di rinnovo tacito dell'incarico...

Ultimamente ho assistito ad una Assemblea ordinaria di condominio nella quale l'Amministratore procedeva pur avendo escluso dall'ordine del giorno, uno dei punti fondamentali previsti nel Regolamento Condominiale, che riportava: "L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno per approvare il preventivo di spesa, il relativo stato di ripartizione, per approvare il consuntivo dell’anno precedente, e per deliberare  in merito alla conferma  o sostituzione  dell’amministratore.  
Lo stesso amministratore altresì, a seguito della contestazione di cui sopra, consegnava a sua giustificazione una nota che riportava "L’amministratore di condominio resta in carica un anno e l’incarico si intende rinnovato per eguale durata" (articolo 1129, comma 10, del Codice civile).
Da queste sintetiche parole, si evidenziava come si fosse dinanzi ad una generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico...
Comprenderete bene come  sia stato abbastanza agevole per quell'amministratore, far passare questa Sua tesi... d'altronde la maggior parte dei condomini presenti, non possedevano alcuna specifica tecnica su riforme condominiali e soprattutto, non erano esperti legali...  
Quindi a parte il sottoscritto che in un qualche modo ha impugnato questa sua tesi... c'è stato da parte di tutti i presenti il manifestato silenzio...
Ma quanto ha detto quell'Amministratore corrisponde a verità? E’ proprio vera quella sua affermazione?
Provo quindi a chiarire quanto sopra...
Prima della recente riforma realizzata con L. 220/2012 si riteneva che l’accettazione potesse essere espressa oppure tacita; in particolare si realizzava un’accettazione tacita quando l’amministratore nominato cominciava la gestione del condominio e riceveva dal precedente amministratore la contabilità.
A seguito della nuova riforma invece, il nuovo articolo 1129, quattordicesimo comma, c.c., esclude espressamente l’accettazione tacita o per fatti concludenti, in quanto prevede che l’amministratore, all'atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Inoltre, egli anche in occasione del rinnovo dell’incarico è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) oltre per come si diceva sopra a «specificare analiticamente… l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). 
Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo. 
Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico, affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che "il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore" configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale. 
A questo punto, si ritiene ovvio che non è possibile ipotizzare la proroga dell’amministratore per un altro anno nei casi in cui:
– l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all'incarico;
– l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina.
Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di "prorogatio imperii" a cui, con la riforma, fa ora espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto… ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Come avrete potuto comprendere, la nuova disciplina, non tollera "manovre dilatorie o evasive" da parte dell’amministratore in scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni...) e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all'iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.
Va ricordato inoltre come la revoca dell'amministratore può essere sia deliberata in ogni tempo dall'assemblea (attraverso la maggioranza e con le modalità previste dal regolamento di condominio), ma può essere raggiunta attraverso l'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità...
Infatti, nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (evidenziate quest'ultime da un professionista nominato quale Revisore contabile) oppure per mancata ottemperanza su quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono rivolgersi all'autorità giudiziaria...
Nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Vorrei ricordare inoltre quali altre situazioni costituiscono gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
Ed infine, in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'Assemblea non potrà nominare nuovamente l'amministratore revocato!!!

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